Sulle facoltà del praticante, l'art. 41, comma 12 della norma n. 247/2012 è intervenuta sull'argomento: «Nel epoca nato da trattazione del tirocinio di praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel ampiezza dei praticanti, purché in proprietà del diploma proveniente da laurea Sopra giurisprudenza, può esercitare attività professionale Per mezzo di https://avvocatopenalistaromano.com/studio-legale-penale-roma.html?index_php??start=1700&limit=100&start=3000