, 13/2022, p. 28. In particolare, viene – condivisibilmente – rilevato come l’assenza di una norma definitoria rechi ulteriore detrimento alle esigenze di determinatezza e rimproverabilità, da sempre particolarmente avvertite in materia di reati contro il patrimonio culturale. Peraltro, è appena il caso di evidenziare come l’introduzione di una definizione https://cheapbookmarking.com/story18430672/la-mejor-parte-de-reati-turbativa-d-asta